le
certificazioni
Disciplinare di
produzione della Minimelanzana
"Perlina di Comiso"
Art. 1 - Denominazione.
L'indicazione geografica
protetta "Minimelanzana
Perlina di Comiso"
è riservata a frutti
di melanzana che rispondono
ai requisiti indicati
nel presente disciplinare
di produzione.
Art. 2 - Tipologia
di frutto
L'indicazione De.C.O.
"Minimelanzana Perlina
di Comiso" designa
le melanzane allo stato
fresco prodotte nella
zona indicata nel successivo
art. 3 del presente disciplinare
di produzione, riferite
alla Specie botanica Solanum
melongena nelle varie
espressioni botaniche,
originaria dell'Asia e
derivano da appropriati
incroci (ibrido Fi) con
assoluta esclusione di
Organismi Geneticamente
Modificati (OGM). La tipologia
baby melanzana proviene
dal germoplasma in possesso
dell'istituto di Orticultura
di Pontecagnano sezione
di Monsampolo del Tronto
(AP).
Art. 3 - Zona
di Produzione
La zona di produzione
della De.C.O. "minimelanzana
Perlina di Comiso",di
cui al presente disciplinare
comprende il territorio
di Comiso, di Vittoria,
di Acate, di Santa Croce
Camerina e parte del territorio
di Ragusa, delimitato
dalla S.P. Comiso Santa
Croce Camerina e dai confini
con Santa Croce Camerina,
Vittoria e Comiso.
Art. 4 - Modalità
di coltivazione.
La coltivazione della
De.C.O. "minimelanzana
Perlina di Comiso"
viene realizzata in ambiente
protetto ( serre ricoperte
con film di polietilene
o altro materiale di copertura)
e a avendo riguardo per
i timori del consumatore
in ordine al problema
dei residui tossici, vengono
impiegate piantine innestate
su Solanum Torvum ( una
specie di melanzana selvatica
naturalmente resistente
ai parassiti) per evitare
i trattamenti chimici
normalmente effettuati
al terreno. Il trapianto
su terreno pacciamato
con polietilene opaco
viene effettuato nella
seconda metà di
settembre su file binate
distanti cm 80 nella bina
e cm 100 tra le bine,
con piante a cm 50 sulle
file. Gli interventi sulla
pianta si limitano alla
scacchiatura e agli interventi
di difesa. La concimazione
in copertura viene realizzata
mediante fertirrigazione
impiegando concimi idrosolubili
con rapporto 1-0,5-1,8
alla concentrazione di
circa 0,05%. La raccolta
ha inizio a circa 80 giorni
dal trapianto e può
essere effettuata a frutto
singolo o a grappolo.
La produzione media a
pianta si aggira intorno
a Kg 1,5-2. Il ciclo di
produzione si svolge nel
periodo di autunno, inverno
e primavera (da ottobre
a giugno). La coltivazione
si svolge in serra per
evitare l'impiego di fitofarmaci
al terreno e al ricorso
all'antica pratica dell'innesto
su piede resistente, mentre
l'impollinazione viene
praticata utilizzando
i Bombi (insetti simili
ad api) la cui particolare
sensibilità ai
fitofarmaci limita drasticamente
l'impiego di quest'ultimi.
La nutrizione viene assicurata
facendo prevalentemente
ricorso al letame con
modeste integrazioni di
concimi minerali. Non
sono ammessi coltivazioni
fuori suolo.
Art. 5 - Caratteristiche
al consumo
All'atto dell'immissione
al consumo la De.C.O.
"minimelanzana Perlina
di Comiso" deve presentare
le caratteristiche di
seguito indicate, i frutti
devono essere: interi
di aspetto fresco; sani
(sono esclusi i prodotti
effetti da marciume o
che presentano alterazioni
tali da renderli inadatti
al consumo); puliti privi
di sostanze estranee visibili;
privi di odori e/o sapori
estranei. Di seguito vengono
riportate le caratteristiche
della De.C.O. "Minimelanzana
Perlina di Comiso: - colore:
viola intenso; - forma:
cilindrica; - pezzatura:
da 100 a 180 mm; - buccia:
fibrosa
Art. 6 - Designazione
e presentazione
L'immissione al consumo
della De.C.O. " Minimelanzana
Perlina di Comiso"
deve avvenire secondo
le modalità di
seguito descritte .
Tutta la minimelanzana
conforme ai requisiti
riportati nel seguente
disciplinare ed immessa
al consumo come De.C.O.
"minimelanzana Perlina
di Comiso" deve essere
confezionata come segue:
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A
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cassette
di legno, denominate
"plotò",
delle dimensioni
di 30x40x15, portata
massima kg. 7,00;
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B
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cassetta
di legno 30x40x15,
denominata "plotò",
contenente n. 5
vaschette di plastica
rigida trasparente
del peso d kg .
1 ciascuna, per
complessivi kg.
5,00;
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C
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confezione
"plotò"
cartone 40x60x09,
contenente n. 10
vaschette di plastica
rigida trasparente
del peso di gr.
450 ciascuna, per
complessivi kg.
5,00;
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D
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Confezione
"plotò"
cartone 40x60x12,
contenete n.10 vaschette
di gr. 800 per complessivi
kg. 8,00.
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Devono
essere utilizzate
solo cassette nuove
e sulla tessa deve
essere apposta una
copertura tale da
impedire l'estrazione
del contenuto senza
che ne venga evidenziata
la sua rottura.
Tale copertura deve
riportare il contrassegno
del marchio De.C.O.
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Nei casi b), c),
d), le vaschette
in p.v.c. dovranno
recare una copertura
come al paragrafo
precedente.
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Il contenuto di
ciascuna confezione
deve essere omogeneo
e contenere minimelanzane
della stessa varietà,
colore e calibratura.
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Le
cassette devono
essere identificate
secondo la seguente
dicitura: De.C.O.
(anche per esteso)
"Minimelanzana
Perlina di Comiso".
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Sulle
cassette deve essere
riportato il contrassegno
del marchio De.C.O.
di Comiso che costituisce
parte integrale
del presente Disciplinare;
il nome dell'imballatore
e/o speditore; le
caratteristiche
commerciali ed il
peso del collo.
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